Diffamazione, i social network non sono esenti da responsabilità – Andrea Puccio intervistato da ItaliaOggi

In una recente sentenza, il Tribunale civile di Milano ha condannato per la prima volta in Italia il social network Meta al risarcimento danni nei confronti di Snaitech, per non aver prontamente rimosso dei post «diffamatori», pubblicati nelle pagine create da un utente e aventi ad oggetto espressioni lesive dell’onore e della reputazione della società.

Intervistato sul tema da ItaliaOggi, Andrea Puccio, Founding Partner di Puccio Penalisti Associati, ritiene che «la recente pronuncia del Tribunale di Milano pur emessa nell ambito di una causa civile per risarcimento danni – ed essendosi, dunque, soffermata solo a tal fine sui profili penali della condotta del social network -, si presta, tuttavia, ad aprire la strada a ricomprendere nel perimetro del «penalmente rilevante» l’inazione della piattaforma social. Siffatta risalita della responsabilità in capo all’hosting provider dovrebbe essere subordinata – come chiarito dal Tribunale stesso – all’accertamento della consapevolezza, in capo alla piattaforma, in ordine alla diffamazione realizzata dai suoi utenti. È indubbio che la valutazione del coefficiente psicologico presenta, in concreto, profili di potenziale criticità. La consapevolezza del social network circa la commissione di illeciti penali da parte dei suoi utenti passa, nella generalità dei casi, da form di segnalazione standard: ciò è sufficiente a ritenere che il social fosse a conoscenza della condotta diffamatoria e che abbia colpevolmente omesso di impedirla? Un dato è certo: questa sentenza potrebbe essere il terreno fertile per l’elaborazione di nuove riflessioni in tema di responsabilità omissiva».

L’intervista completa è disponibile a questo link